Descrizione
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari i soggetti che si sono aggiudicati appalti, contratti di lavoro o forniture di servizi presso un Comune o un ente pubblico devono comunicare uno più conti correnti dedicati per i pagamenti connessi al contratto (Legge 13/08/2010, n. 136).
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità sono:
- appaltatori
- subappaltatori
- subcontraenti della filiera delle imprese (cioè tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto)
- concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei.
Le norme sulla tracciabilità dei flussi si applicano quindi, in tutti i casi in cui sia concluso in contratto d’appalto pubblico tra un operatore economico ed un committente pubblico, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento dell’opera o del servizio e senza deroga per gli appalti di modico valore.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, pure con strumenti diversi dal bonifico ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.
Il Comune per consentire la tracciabilità pertanto deve:
- provvedere, tramite il competente responsabile del procedimento, a richiedere il CIG (codice identificativo della gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003, il Codice Unico del Progetto (CUP)
- acquisire la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità
- nell’atto di liquidazione indicare il codice CIG e CUP, quest’ultimo se obbligatorio
- effettuare il pagamento tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei.