Descrizione
La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute dei cittadini, pertanto deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).
Per ogni zona del territorio comunale sono previsti limiti massimi di emissione sonora, prescritti dal Piano di classificazione acustica comunale o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.
La Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6 prevede che il Comune possa rilasciare l'autorizzazione in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività temporanee.
Per le attività edilizie temporanee che non possano rispettare i limiti orari o i limiti di intensità di rumore stabiliti nel territorio comunale è quindi necessario presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore.
Le autorizzazioni in deroga riguardanti attivitàdi manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e quelle per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile vengono rilasciate dallo sportello SUAP come parte integrante della relativa SCIA.