Descrizione
Due persone di sesso diverso maggiorenni, o con minimo 16 anni ma con l'autorizzazione del tribunale minorile, possono sposarsi con una cerimonia civile o religiosa.
Etimologicamente parlando il matrimonio viene definito con l'articolo 29 della Costituzione come un “ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
Approfondimenti
Con il matrimonio, secondo il Regio decreto 16/03/1942, n. 262, art.143, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:
- l'obbligo reciproco alla fedeltà (per le unioni civili e per la convivenza di fatto non sussiste tale obbligo)
- l'assistenza morale e materiale
- la collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, nel lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Se non c'è altro accordo patrimoniale, il regime patrimoniale è la comunione dei beni.
Valgono le norme su:
- fondo patrimoniale
- comunione legale
- comunione convenzionale
- regime di separazione dei beni
- impresa familiare.
Si applicano le disposizione della successione tra coniugi.
Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.
Per la procedura di separazione e di divorzio si può procedere in maniera consensuale, o giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coniugi.
Nel divorzio, se consensuale, bastano 6 mesi e in determinate condizioni si può divorziare anche senza ricorrere all'autorità giudiziaria o addirittura senza l’assistenza dell’avvocato.
Con il matrimonio secondo il Regio decreto 16/03/1942, n. 262, art.147 lo sposo e la sposa dovranno rispettare i diritti e i doveri nei confronti di un'eventuale prole tra cui quello di mantenere, istruire ed educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I coniugi, secondo il Regio decreto 16/03/1942, n. 262, art.144, concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.
Le vedove e le divorziate possono contrarre matrimonio solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è garantire la certezza sulla paternità di una eventuale nascita Regio decreto 16/03/1942 n. 262, art. 89.
Il tribunale con decreto può autorizzare prima dei 300 giorni il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione della Legge 01/12/1970 n. 898, art. 3.