Descrizione
Su richiesta dei dipendenti interessati, le Pubbliche Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale trasformando rapporti di lavoro a tempo pieno.
Il numero dei contratti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria rilevata alla fine di ogni anno.
Per trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio devono presentare apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre).
Se il numero di richieste supera il 25% della dotazione organica, l'amministrazione dà la precedenza ad alcune categorie di lavoratori, in particolare ai dipendenti:
- che si trovano nelle condizioni previste dal Decreto legislativo 15/06/2015, n.81, art. 8 com. 4 e 5
- portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche
- che rientrano dal congedo di maternità o paternità
- che presentano documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno
- che abbiano necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza
- che accedono a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti
- con figli minori, in relazione al loro numero.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) è formalizzato con un contratto di lavoro individuale in forma scritta che indica:
- la data di inizio del rapporto di lavoro
- la durata della prestazione lavorativa
- la distribuzione delle ore lavorative durante il giorno, la settimana, il mese e l’anno
- il trattamento economico.
Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, questi devono essere concordate con il datore di lavoro per fasce orarie prestabilite.
Approfondimenti
I dipendenti della Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.
I dipendenti sono tenuti a darne comunicazione all’amministrazione dove prestano servizio entro quindici giorni dall’inizio o dalla variazione dell’attività lavorativa esterna.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno:
- dopo due anni dalla trasformazione, anche se in soprannumero
- prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico.
I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale, invece, hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno dopo tre anni dalla data di assunzione, nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
- orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (cinque o sei giorni)
- verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno
- misto.
Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente.