Descrizione
La vendita dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:
- rivendite ordinarie: in questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T".
- rivendite speciali: in questa categoria rientrano quelle ubicate presso particolari strutture quali porti, aereoporti, stazioni ferroviare, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, ecc.
- patentini: vengono istituiti nei bar di rilevante frequentazione, dotati di sala da intrattenimento per il pubblico, i cui titolari si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina
- distributori automatici: vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.
Chi vuole avviare l'attività deve presentare domanda di concessione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dalla Legge 22/12/1957, n. 1293.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Approfondimenti
I rivenditori, oltre ai generi di monopolio, possono vendere i prodotti elencati nella Tabella di cui al Decreto ministeriale 17/09/1996, n. 561:
- articoli per fumatori
- francobolli da collezione e articoli filatelici
- moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti
- tessere prepagate per servizi vari
- articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax)
- articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili
- pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare
- lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche)
- articoli per la cura e l'igiene della persona, nonchè prodotti cosmetici e di profumeria
- articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria)
- articoli di chincaglieria purchè realizzati in materiali non preziosi (ad esempio pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.)
- pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili)
- fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili
- detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti
- articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi
- articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria)
- carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate
- giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici
- fiori e piante artificiali
- articoli per la cura e la manutenzione delle calzature
- callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili)
- orologi a batteria in materiali non preziosi
- articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.
In questo caso è inoltre necessario presentare la documentazione per la vendita in esercizio di vicinato, in media struttura di vendita o in grande struttura di vendita.