Descrizione
Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.
Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
Approfondimenti
Se la controversia in materia di IMU, TASI e TARI con il Comune di Desio non si risolve, il contribuente ha sempre la possibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, di fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Per tutti i giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1 Luglio 2019 è obbligatorio agire mediante il Processo Tributario Telematico (PTT).
La notifica dell'originale del ricorso va trasmessa al Comune di Desio al seguente indirizzo PEC protocollo.comune.desio@legalmail.it con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163 del 23/12/2013 e in materia di Processo Tributario Telematico.
Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio mediante deposito dell'originale del ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Milano, esclusivamente in modalità telematica, sulla base dell'articolo 16/bis del D.Lgs. n. 546/1992 (sistema S.I.Gi.T., cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria www.giustizia-tributaria.it
L'obbligo di ricorrere al processo tributario telematico non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000 euro. In tal caso, la notifica dell'originale va eseguita al Comune di Desio, Piazza Giovanni Paolo II.
Resta ferma, per il contribuente che si difende direttamente, l'opzione telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
Dal 1 gennaio 2016, per controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di conclusione della procedura di reclamo mediazione sopra indicata.
Gli avvisi di accertamento, emessi a partire dal 1 gennaio 2020, contengono l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla data in cui l’atto è stato notificato) ed, ai sensi della Legge 27/12/2019, n.160, costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore:
- “oneri di riscossione a carico del debitore” pari al 3% delle somme dovute, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività (60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento) dell’avviso di accertamento medesimo, fino ad un massimo di € 300,00, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di € 600,00
- “spese di notifica ed esecutive” che comprendono il costo della notifica e degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.
Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dalla data di esecutività dell’atto (60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento) e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.