Descrizione
É artigiano colui che, iscritto all'albo delle imprese artigiane istituito presso le Camere di Commercio, svolge un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.
L'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata anche in forma di società di persone a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Approfondimenti
Se si vendono prodotti acquistati da terzi, quindi non fabbricati dall'artigiano, è necessario presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare possono vendere direttamente al pubblico gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto. Questa attività deve, però, essere strumentale e accessoria. La vendita è consentita solo nei locali adiacenti a quelli di produzione, mentre la somministrazione è consentita solo con l'uso di arredi dell'azienda, stoviglie e posate “usa e getta”. Non deve dunque essere offerto nessun tipo di servizio o assistenza (Legge regionale 30/04/2009, n. 8).
In questo caso è necessario presentare anche comunicazione per consumo sul posto di alimenti prodotti dall'azienda artigiana.